Il finanziamento agevolato riguarda programmi con caratteristiche di investimento rivolti a Paesi che non sono membri dell’Unione Europea, finalizzati al lancio ed alla diffusione di nuovi prodotti e/o servizi, ovvero all’acquisizione di nuovi mercati per prodotti e servizi già esistenti, attraverso l’apertura di strutture volte ad assicurare in prospettiva la presenza stabile nei mercati di riferimento.
SOGGETTI BENEFICIARI
I beneficiari del finanziamento agevolato sono tutte le imprese italiane aventi sede legale in Italia, in forma singola o aggregata, ivi comprese quelle a partecipazione giovanile o femminile.
Nel caso di imprese aggregate, la domanda di finanziamento agevolato è presentata dalla società capofila, corredata del mandato con rappresentanza sottoscritto dai partner. Tutte le obbligazioni vengono assunte dai partner solidalmente tra loro.
PROGETTI AMMISSIBILI
Le strutture oggetto del programma possono essere costituite da uffici, show-room, magazzini, un solo negozio o corner.
Le strutture possono essere gestite dal richiedente direttamente o tramite un soggetto terzo locale, partecipato o meno dallo stesso richiedente.
In caso di soggetto terzo non partecipato (trader), il rapporto con il richiedente deve essere documentato da apposito contratto, da cui risultino le attività da svolgere, con la specifica dei costi del personale e degli spazi messi a disposizione.
Nel caso di un programma finalizzato al lancio e alla diffusione di nuovi prodotti e/o servizi da parte di un’impresa già presente con proprie strutture sul mercato di destinazione, gestite direttamente o tramite un soggetto terzo locale (partecipato o trader), le caratteristiche dei prodotti e/o servizi dovranno essere adeguatamente illustrate evidenziandone l’aspetto innovativo.
Le spese ammissibili con tale tipologia di programma, nelle ipotesi di gestione diretta o tramite un soggetto terzo locale, dovranno riguardare le attività promozionali e i costi di personale aggiuntivo operante in via esclusiva all’estero; non sono invece ammissibili le spese riguardanti le strutture.
Nel caso di un’impresa già presente tramite trader, che intenda passare ad una gestione diretta o tramite società partecipata locale, sono ammissibili anche le spese riguardanti le strutture.
Il programma deve riguardare il lancio e la diffusione da parte del richiedente di:
1. beni e/o servizi prodotti in Italia;
2. beni e/o servizi non prodotti in Italia, ma comunque distribuiti con il marchio di imprese italiane.
Fermo restando che il richiedente può presentare più domande di finanziamento, ogni singola domanda può riguardare un programma da realizzare in un solo Paese di destinazione e massimo due Paesi di proiezione nella stessa area geografica.
Nei Paesi di proiezione possono essere sostenute unicamente spese per attività promozionali, viaggi del personale operante in via esclusiva all’estero e spese per omologazione e registrazione di prodotti.
SPESE AMMISSIBILI
Le spese da sostenere per il programma devono essere inserite in un preventivo di spesa articolato in base alla “scheda programma” e devono essere congruenti con le capacità organizzative, economiche e finanziarie dei richiedenti stessi, nonché con la tipologia e gli obiettivi del programma e con le caratteristiche del mercato di destinazione.
Sono ammissibili al finanziamento le spese sostenute dal richiedente nel periodo di realizzazione del programma, che decorre dalla data di presentazione della domanda di finanziamento e termina 24 mesi dopo la data della stipula del contratto di finanziamento, ovvero alla data di eventuale anticipata scadenza del periodo di preammortamento.
Una spesa si considera sostenuta alla data in cui avviene l’effettivo pagamento.
Le spese ammissibili al finanziamento, elencate nella “scheda programma”, riguardano:
a. spese di funzionamento;
b. spese per attività promozionali;
c. spese per interventi vari.
Queste ultime, comprendono spese non documentabili con fattura, ammesse nella misura forfettaria del 30% della somma delle spese previste per il funzionamento della struttura e le attività promozionali.
d. Le spese per l’acquisto di immobili sono ammissibili nel limite del 50% del valore dell’immobile.
e. Eventuali spese per consulenze specialistiche non possono superare il 10% dell’importo totale del programma, devono riguardare tematiche specifiche afferenti la realizzazione del programma e devono essere documentate da apposito contratto.
Nel periodo di realizzazione del programma è consentita una compensazione tra gli importi delle singole voci di spesa della “scheda programma” fino ad un massimo del 30%, fermo restando l’ammontare totale del programma.
GLI INCENTIVI
L’intervento viene concesso in forma di finanziamento agevolato a valere sulle risorse del Fondo 394/81, nel rispetto delle disposizioni del regolamento UE “de minimis”.
Il finanziamento non è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche che abbiano ad oggetto le medesime spese.
Il finanziamento agevolato è deliberato dal Comitato che ne determina la misura in base alla valutazione del programma, del preventivo dei costi, della consistenza patrimoniale e finanziaria del richiedente e del livello di internazionalizzazione di quest’ultimo.
Il finanziamento può coprire fino ad un massimo dell’85% dell’importo delle spese indicate nella “scheda programma” approvata dal Comitato e può essere concesso per un importo non superiore a quello consentito dall’applicazione del Regolamento UE “de minimis”.
Il Comitato potrà deliberare l’importo massimo dei finanziamenti concedibili.
Il finanziamento è concesso alle seguenti condizioni:
– il periodo di utilizzo del finanziamento, nel quale vengono effettuate le erogazioni, decorre dalla data di stipula del contratto di finanziamento e termina 3 mesi dopo il termine del periodo di preammortamento e di realizzazione del programma;
– il preammortamento decorre dalla data di stipula del contratto e termina 24 mesi dopo tale data. Il periodo può essere ridotto su richiesta dell’impresa da formularsi nella domanda di finanziamento;
– il rimborso del finanziamento avviene in un periodo di 4 anni a partire dal termine del periodo di preammortamento e di realizzazione del programma mediante rate semestrali posticipate costanti in linea capitale. Tale periodo può essere ridotto su richiesta dell’impresa da formularsi nella domanda di finanziamento;
– il tasso d’interesse agevolato è pari al 15% del tasso di riferimento e di attualizzazione di cui alla normativa UE, vigente alla data della delibera di concessione del Comitato; in ogni caso, tale tasso non può essere inferiore allo 0,50% annuo;
– gli interessi di mora sono da calcolare ad un tasso pari a quello legale, vigente al momento dell’inadempimento, maggiorato di 2 punti;
– per garantire il rimborso del 100% del capitale, dei relativi interessi e degli altri oneri accessori, i beneficiari devono prestare, a fronte dei singoli importi da erogare, una o più delle seguenti garanzie deliberate dal Comitato:
* fideiussione bancaria,
* fideiussione assicurativa,
entrambe conformi alle clausole giuridiche di cui allo schema pubblicato della SIMEST,
* fideiussione di confidi convenzionati con SIMEST,
* fideiussione di intermediari finanziari convenzionati con SIMEST
* pegno su titoli di Stato.
Il Comitato può deliberare altre eventuali garanzie.
In caso di contenzioso, ai fini dei recuperi delle somme dovute, eventuali garanzie di supporto potranno essere costituite esclusivamente da fideiussione bancaria, fideiussione assicurativa e fideiussione di intermediari finanziari iscritti all’elenco di cui all’art. 106 del T.U.B.;
– il Comitato può accordare alle PMI beneficiarie una riduzione delle garanzie fino ad un massimo del 60% del finanziamento in base a una valutazione caso per caso che tiene conto della consistenza patrimoniale e finanziaria del richiedente in relazione all’affidabilità dello stesso, con particolare riguardo alla capacità di rimborsare il finanziamento medesimo; al riguardo, i criteri valutativi sono quelli previsti dal sistema di scoring approvato dal Comitato e pubblicato sul sito Internet di SIMEST.
PRESENTAZIONE DOMANDA
La domanda di finanziamento è presentata dal richiedente su apposito modulo approvato dal Comitato.
La domanda, corredata della documentazione prevista nel modulo, è presentata alla SIMEST, che la registra in ordine cronologico di arrivo, apponendo il protocollo, e comunica al richiedente, entro 10 giorni lavorativi, la data di ricevimento, il numero di operazione ed il nominativo del responsabile del procedimento, fornendo ogni ulteriore informazione prevista dalla normativa vigente per l’avvio del procedimento.
Nella domanda, il richiedente deve indicare espressamente il nominativo del proprio referente interno, incaricato di intrattenere i rapporti con la SIMEST. Qualora il richiedente intenda avvalersi di un consulente esterno, deve essere trasmessa alla SIMEST copia dell’atto di incarico. Sono esclusi dal finanziamento i compensi a qualsiasi titolo riconosciuti a detto consulente.
Copia della domanda è trasmessa dalla SIMEST al Ministero per le valutazioni di competenza.