“AGEVOLAZIONI PER L’ACQUISTO DI MACCHINARI”

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“AGEVOLAZIONI PER L’ACQUISTO DI MACCHINARI”

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FINALITA’

Il bando regola la concessione alle PMI di contributi erogati in conto interessi a seguito dell’attivazione di interventi finanziari finalizzati all’acquisto di macchinari nuovi, tecnologicamente avanzati ovvero il cui impiego produca effetti riduttivi dell’impatto dell’attività produttiva sull’ambiente.

 

SOGGETTI RICHIEDENTI

L’intervento agevolativo è richiesto dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

AGEVOLAZIONI

Le agevolazioni:
a) sono concesse sulla base e nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 relativo alla applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis);
b) sono applicate, secondo il disposto dell’art. 2 del Regolamento (CE) n. 1998/2006 nella forma di contributo conto interessi e pertanto erogate in via anticipata attualizzata secondo il disposto del comma 3 del medesimo articolo.

FASI DI INTERVENTO

L’ intervento agevolativo è attivato mediante:
1. finanziamento concesso da banche o da intermediari finanziari;
2. operazioni su effetti cambiari:
a) sconto di effetti rilasciati a fronte di un contratto di compravendita o locazione del macchinario, garantito da privilegio sul macchinario contrassegnato come indicato all’art. 1 della legge n. 1329/65 avente scadenza fino a 5 anni dalla data di emissione, purché sia collegato ad un medesimo contratto con dilazione di pagamento o di locazione oltre 12 mesi;
b) operazioni nelle quali l’emissione degli effetti cambiari avvenga direttamente a favore della banca convenzionata finanziatrice che interviene quale sovventore dell’operazione come indicato all’art. 10 della legge 1329/65.

SETTORI INDUSTRIA E ARTIGIANATO

SOGGETTI BENEFICIARI

Soggetti beneficiari sono le piccole e medie imprese, iscritte al Registro delle Imprese, con unità produttiva regolarmente censita presso la CCIAA ed ubicata nel territorio della Regione Lombardia.

I soggetti beneficiari devono operare nei settori:
1. delle attività estrattive,
2. delle attività manifatturiere,
3. della produzione e distribuzione di energia elettrica, gas ed acqua,
4. delle costruzioni di cui alle sezioni C, D, E e F, della “classificazione delle attività economiche ISTAT – ATECO 2002”.

I settori di cui alla sottosezione DA (codici 15 e 16 della “classificazione delle attività economiche ISTAT – ATECO 2002 “) non sono ammessi alle agevolazioni.

Sono altresì escluse:
a) le imprese escluse dalla applicazione del Reg (CE) 1998/2006 art 1 lettere da a) ad h);
b) le imprese “che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea”, ai sensi del d.p.c.m. 23 maggio 2007 (c.d. “Impegno Deggendorf”).

SPESE AMMISSIBILI

I beni oggetto dell’investimento devono essere:
– nuovi di fabbrica. I beni restaurati, rigenerati o ricondizionati non rientrano nella definizione di “nuovo di fabbrica”;
– funzionalmente collegati, in termini di utilizzo, all’attività economica svolta dal soggetto beneficiario;
– utilizzati dal soggetto beneficiario in propria unità produttiva situata nel territorio regionale. Si considerano pertinenti ad una propria unità produttiva, anche se dislocate fisicamente al di fuori dell’unità produttiva purché all’interno della Regione:
• le macchine portatili o semoventi, purché utilizzate da personale incaricato dall’impresa beneficiaria;
• le macchine impiegate nei cantieri edili, purché utilizzate da personale incaricato dall’impresa beneficiaria;
• i macchinari installati presso terzi, ma utilizzati direttamente dall’impresa beneficiaria, in virtù di collegamenti di qualsiasi tipo (radio, telematici, elettronici, ecc.) con propria unità produttiva;
• i macchinari installati presso terzi, purché necessari alla prestazione di servizi e gestiti dall’impresa beneficiaria.

IMPORTO DELL’OPERAZIONE AMMISSIBILE

A. Nel caso di operazioni di finanziamento, l’intervento è concesso sul finanziamento a medio/lungo termine (perfezionato con qualsiasi forma tecnica) di importo massimo pari alle spese relative all’acquisto.

Sono esclusi gli ammontari relativi all’IVA e a qualsiasi altro onere accessorio fiscale o finanziario.

Possono essere oggetto di accoglimento operazioni riferite ad una stessa unità produttiva fino a concorrenza del limite di complessivi € 1.000.000,00 di finanziamento ammissibile, in relazione a contratti di finanziamento stipulati dal 1° gennaio al 31 dicembre dello stesso anno.

B. Nel caso di operazioni di sconto di effetti e sovvenzioni cambiarie, l’importo ammissibile è costituito da:

a) capitale dilazionato costituito dal prezzo della macchina.
Le spese di montaggio, collaudo, trasporto ed imballaggio sono ammissibili, nel limite massimo complessivo del 15% del costo della macchina, purché comprese nel prezzo fatturato o nel contratto di compravendita o di locazione.
Sono esclusi gli ammontari relativi all’IVA, alla quota di riscatto nel caso di locazione, e a qualsiasi altro onere accessorio fiscale o finanziario;
b) interessi sulla dilazione di pagamento calcolati ad un tasso non superiore a quello di riferimento vigente al momento della emissione degli effetti.
Possono essere oggetto di accoglimento operazioni riferite ad una stessa unità produttiva fino a concorrenza del limite di complessivi € 1.000.000,00, in termini di credito capitale dilazionato, in relazione a contratti trascritti dal 1° gennaio al 31 dicembre dello stesso anno.
Sono in ogni caso escluse operazioni di importo inferiore ad € 50.000,00.

SETTORE COMMERCIO E SOMMINISTRAZIONE

SOGGETTI BENEFICIARI

I soggetti beneficiari sono le piccole e medie imprese iscritte al Registro delle imprese regolarmente censite presso la CCIAA ed ubicate nel territorio della Regione Lombardia che appartengono ai settori commercio e somministrazione di alimenti e bevande come definiti alle sezioni G ed H della classificazione ISTAT – ATECO 2002, con esclusivo riferimento ai codici ivi descritti.
Sono escluse:
a) le imprese escluse dalla applicazione del Reg (CE) 1998/2006, art 1, lettere da a) ad h);
b) le imprese “che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea”, ai sensi del d.p.c.m. 23 maggio 2007 (c.d. “Impegno Deggendorf”).

TIPOLOGIA INVESTIMENTI

A puro titolo esemplificativo si indicano, quali spese di investimento ammissibili, le seguenti:
1. ascensori;
2. impianti d’allarme;
3. impianti di condizionamento dell’aria;
4. impianti ed attrezzature antinquinamento ed antifumo;
5. impianti e macchinari per il trasporto interno, per il carico e lo scarico, per la pesatura;
6. impianti ed apparecchiature per cucine;
7. impianti per l’autolavaggio;
8. impianti telefonici e per la telesegnalazione;
9. macchinari destinati alla trasformazione e/o al confezionamento;
10. macchine elettrocontabili;
11. macchine elettroniche;
12. hardware e software applicativi.

SPESE AMMISSIBILI

I beni oggetto dell’investimento devono essere:
– nuovi di fabbrica. I beni restaurati, rigenerati o ricondizionati non rientrano nella definizione di “nuovo di fabbrica”;
– funzionalmente collegati, in termini di utilizzo, all’attività di impresa svolta dal soggetto beneficiario;
– utilizzati dal soggetto beneficiario in propria unità locale situata nel territorio regionale. Si considerano pertinenti ad una propria unità locale, anche se dislocate fisicamente al di fuori dell’unità locale purché all’interno della Regione:
• macchine portatili o semoventi, purché utilizzate da personale incaricato dall’impresa beneficiaria;
• macchinari ed attrezzature installati presso terzi, ma utilizzati direttamente dall’impresa beneficiaria, in virtù di collegamenti di qualsiasi tipo (radio, telematici, elettronici, ecc.) con propria unità locale;
• macchinari ed attrezzature installati presso terzi, purché necessari alla prestazione di servizi e gestiti dall’impresa beneficiaria.

Sono comunque considerate ammissibili le parti complementari e gli accessori strettamente collegati ai macchinari, agli impianti ed alle attrezzature.
Sono in ogni caso esclusi:
– veicoli, imbarcazioni e velivoli iscritti ai Pubblici Registri;
– macchinari ceduti in comodato;
– macchinari destinati ad essere noleggiati senza operatore (c.d. noleggio a freddo).

IMPORTO DELL’OPERAZIONE AMMISSIBILE

Per le operazioni di sconto di effetti e sovvenzioni cambiarie, l’importo ammissibile è costituito da:
a) capitale dilazionato costituito dal prezzo della macchina. Le spese di montaggio, collaudo, trasporto ed imballaggio sono ammissibili, nel limite massimo complessivo del 15% del costo della macchina, purché comprese nel prezzo fatturato o nel contratto di compravendita o di locazione.
Sono esclusi gli ammontari relativi all’IVA, alla quota di riscatto nel caso di locazione, e a qualsiasi altro onere accessorio fiscale o finanziario;
b) interessi sulla dilazione di pagamento calcolati ad un tasso non superiore a quello di riferimento vigente al momento della emissione degli effetti.
Possono essere oggetto di accoglimento operazioni riferite ad una stessa unità locale fino a concorrenza del limite di complessivi € 1.000.000,00, in termini di credito capitale dilazionato, in relazione a contratti trascritti dal 1° gennaio al 31 dicembre dello stesso anno.
Sono in ogni caso escluse operazioni di importo inferiore ad € 15.000,00.