Contributi per la realizzazione e lo sviluppo di attività agrituristiche

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Contributi per la realizzazione e lo sviluppo di attività agrituristiche

agriturismo 2FINALITA’

L’operazione, sostenendo la multifunzionalità dell’azienda agricola nonché la diversificazione dei servizi offerti, contribuisce a migliorare, anche attraverso investimenti innovativi, le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole ed ad incoraggiare la ristrutturazione e l’ammodernamento delle stesse, in particolare per aumentare la quota di mercato e l’orientamento al mercato stesso.
Il sostegno all’introduzione e allo sviluppo delle attività agrituristiche accompagnerà le imprese agricole nel percorso di diversificazione, ponendo particolare attenzione alle attività che sfruttano le potenzialità territoriali e rispondono alle esigenze espresse dai mercati e dai consumatori, sempre più orientati verso nuovi servizi (agricoltura sociale, attività didattiche e dimostrative, terapie e attività assistite con animali).

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare domanda i seguenti soggetti:
a) impresa agricola individuale,
b) società agricola di persone, capitali o cooperativa.

I soggetti richiedenti, alla data di presentazione della domanda di contributo devono:
1) essere in possesso dell’attestato della qualifica di IAP, anche sotto condizione, rilasciato dall’Ente competente
2) essere in possesso del certificato di connessione in corso di validità ed aggiornato relativamente al servizio oggetto di richiesta di finanziamento.

Al fine di garantire una significativa concentrazione delle risorse nelle aree C e D della zonizzazione prevista dal Programma, verranno finanziate in maniera prioritaria le domande dei richiedenti ricadenti in zone C e D; le domande che rientrano nella aree A e B saranno finanziate solo dopo avere assicurato il finanziamento delle domande ricadenti in zona C e D.

INTERVENTI AMMISSIBILI

Gli interventi sono ammissibili solo se realizzati sul territorio della Regione Lombardia.
Sono ammissibili gli interventi dell’elenco sottostante che sono commisurati e coerenti rispetto all’attività agrituristica prevista dal certificato di connessione.

Sono ammissibili a finanziamento le seguenti voci di spesa:
1) ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di fabbricati rurali esistenti da destinare ad uso agrituristico, compresi la realizzazione, l’ampliamento e l’adeguamento di servizi igienico-sanitari e tecnologici (impianti termici, idrosanitari, elettrici, ecc.), anche attraverso l’introduzione di tecnologie innovative volte al risparmio energetico e allo sfruttamento di energia proveniente da fonti rinnovabili, da utilizzare esclusivamente per l’attività agrituristica;
2) predisposizione, in ambito aziendale, di aree attrezzate per l’agricampeggio e la sosta di roulotte e caravan e/o per attività ricreativo-culturali e sociali e aree pic-nic;
3) realizzazione di percorsi aziendali ciclo-pedonali e ippoturistici, compreso il loro allestimento;
4) acquisto di applicazioni e programmi informatici, compresa la predisposizione di siti aziendali e la certificazione dei sistemi di qualità ai sensi delle norme ISO14001, EMAS e GlobalGap e/o di marchio Ecolabel turistico, funzionali allo svolgimento dell’attività agrituristica;
5) acquisto di macchine ed attrezzature funzionali al servizio agrituristico previsto nel certificato di connessione ed oggetto del finanziamento.

Gli interventi devono essere iniziati e sostenuti dopo la data di protocollazione della domanda.

SPESE AMMISSIBILI

SPESE PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

Le spese comprendono:
1) la progettazione degli interventi proposti;
2) la direzione dei lavori e la gestione del cantiere, compresi i costi di certificazione energetica.

Le spese devono essere rendicontate con fatture relative a beni e servizi connessi agli interventi oggetto di finanziamento. L’IVA non è ammissibile a finanziamento.
Le spese:
– possono essere sostenute, ossia fatturate e liquidate, anche prima della presentazione della domanda, purché inerenti la predisposizione del progetto e comunque devono essere sostenute dal 1 gennaio 2016;
– sono riconosciute fino ad un massimo calcolato in percentuale sull’importo della spesa ammissibile relativa agli interventi proposti, al netto dell’IVA:

Opere

Importo spesa ammissibile, al netto dell’IVA (€) Percentuale massima delle spese generali
Fino a 100.000,00 8,00 %
Da 100.000,01 a 250.000,00 6,00 %
Da 250.000,01 a 500.000,00 4,00 %
Oltre 500.000,00 3,00 %

Impianti

Importo spesa ammissibile, al netto dell’IVA (€) Percentuale massima delle spese generali
Fino a 100.000,00 3,00 %
Da 100.000,01 a 500.000,00 2,00 %
Oltre 500.000,00 1,00 %

 

Per l’acquisto di dotazioni, ossia macchine e attrezzature, le spese di progettazione e direzione lavori non sono riconosciute.

SPESE DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA’

Le spese inerenti all’obbligo di informare e sensibilizzare il pubblico sugli interventi finanziati dal FEASR, ai sensi dell’allegato III del Regolamento (UE) n. 808/2014 – Informazione e pubblicità, sono ammissibili fino ad un importo massimo di € 200,00 e devono essere documentate da fattura o analogo documento fiscale. L’IVA non è ammissibile a finanziamento.

SPESE PER LA COSTITUZIONE DI POLIZZE FIDEIUSSORIE

Le spese inerenti alla costituzione delle polizze fideiussorie sono ammissibili fino ad un importo massimo pari allo 0,38% dell’importo ammesso a finanziamento e devono essere documentate da fattura o analogo documento fiscale.
L’IVA ed altre imposte o tasse non sono ammissibili a finanziamento.

TIPOLOGIA DI AIUTO

L’aiuto è concesso secondo la tipologia del contributo in conto capitale.

L’ammontare del contributo, espresso in percentuale della spesa ammessa, al netto dell’IVA, considerata spesa non ammissibile, è il seguente:

Tipo di impresa o di società richiedente Ubicazione dell’impresa o della società richiedente
  Zone non svantaggiate

Zone svantaggiate di montagna (di cui all’Allegato B del PSR 2014/20)

Condotta da agricoltore che non beneficia del sostegno di cui all’articolo 19.1.a) del Regolamento (UE) n. 1305/2013

35% 45%
Condotta da giovane agricoltore che beneficia del sostegno di cui all’articolo 19.1.a) del Regolamento (UE) n. 1305/2013 45% 55%

 

Il contributo non potrà comunque essere superiore a € 200.000,00 per impresa unica conformemente al regolamento “de minimis”.

Nel caso un’agevolazione concessa in “de minimis” comporti quale conseguenza il superamento del massimale a disposizione in quel momento dall’impresa beneficiaria, questa non potrà beneficiare delle disposizioni “de minimis“ nemmeno per la parte che non eccede tale tetto.

Se un’impresa è destinataria di aiuti ai sensi di più regolamenti “de minimis”, a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente.

La spesa minima ammissibile è pari a € 20.000,00 per le domande classificate nelle aree C e D e ad € 40.000,00 per le domande classificate nelle aree A e B.

I contributi di cui alla presente Operazione non sono cumulabili con altre agevolazioni relative ad altri regimi di aiuto istituiti per i medesimi interventi, nè con le agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie e il risparmio energetico. E’ quindi vietato richiedere tali agevolazioni per gli interventi finanziati.

PRESENTAZIONE DOMANDA

Ciascun richiedente può presentare soltanto una domanda di contributo nel periodo di applicazione delle disposizioni attuative.

La domanda può essere presentata dal 18 aprile 2016 alle ore 12,00 del 17 giugno 2016.

La domanda deve essere inviata alla Regione Lombardia indicando l’ambito territoriale in cui è realizzato l’intervento e deve essere presentata esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata entro il termine di chiusura del bando, previa apertura e aggiornamento del fascicolo aziendale informatizzato.

I soggetti interessati possono presentare la domanda direttamente o avvalersi, esclusivamente per le fasi di compilazione e invio, previa delega, dei CAA e di professionisti del comparto agricolo registrati in SISCO e iscritti all’albo Agronomi, Agrotecnici e Periti Agrari e Veterinari.

La sottoscrizione della domanda deve essere effettuata con firma elettronica mediante l’utilizzo di dispositivi per firma elettronica avanzata (quali ad es. CRS/CNS associate a PIN – cosiddetta firma debole) o con dispositivi per la firma digitale (cosiddetto sistema di firma forte rilasciata da Ente certificatore.