Il finanziamento agevolato riguarda studi di prefattibilità e fattibilità collegati ad investimenti italiani in Paesi che non sono membri dell’Unione Europea, nonché programmi di assistenza tecnica collegati ai suddetti investimenti. Lo studio o l’assistenza tecnica deve riguardare il settore di attività del richiedente, o del suo Gruppo, che deve essere lo stesso soggetto che realizza e/o partecipa all’investimento.
SOGGETTI BENEFICIARI
I beneficiari del finanziamento agevolato sono tutte le imprese italiane aventi sede legale in Italia, in forma singola o aggregata, ivi comprese quelle a partecipazione giovanile o femminile.
Nel caso di imprese aggregate, la domanda di finanziamento agevolato, è presentata dalla società capofila, corredata del mandato sottoscritto dai partner. Tutte le obbligazioni vengono assunte dai partner solidalmente tra loro.
Fermo restando che il richiedente può presentare più domande di finanziamento, ogni singola domanda può riguardare uno studio o un programma di assistenza tecnica da realizzare in un solo Paese.
L’assistenza tecnica deve riguardare un investimento avviato da non più di sei mesi prima della data di presentazione della domanda di finanziamento agevolato.
SPESE AMMISSIBILI
Le spese da sostenere per lo studio o per l’assistenza tecnica devono essere inserite in un preventivo di spesa articolato in base alla “scheda preventivo” prevista e devono essere congruenti con la tipologia e gli obiettivi degli studi e dell’assistenza tecnica e con le caratteristiche del mercato di destinazione.
Una spesa si considera ammissibile al finanziamento se riguarda un’attività direttamente collegata allo studio o all’assistenza tecnica da svolgere nel periodo di realizzazione dello studio o dell’assistenza tecnica. Tale periodo decorre dalla data di presentazione della domanda di finanziamento e termina 6 mesi (per studi) o 12 mesi (per assistenza tecnica) dopo la data della stipula del contratto di finanziamento.
Le relative fatture possono essere emesse entro 2 mesi dal termine di detto periodo.
Le spese inserite nella “scheda preventivo” possono riguardare sia personale interno della richiedente, che personale esterno alla richiedente e devono essere suddivise:
– per “fasi di attività” coincidenti per lo studio con le tematiche da sviluppare e per l’assistenza tecnica con le attività da svolgere;
– per ciascuna fase, tra retribuzioni per il personale interno (eventualmente comprensive dell’indennità di trasferta) e compensi per il personale esterno alla richiedente, per prestazioni sia in Italia che nel Paese di destinazione dell’iniziativa, fornendo il dettaglio dei tempi e dei costi unitari previsti, nonché del numero e del costo dei rispettivi viaggi e soggiorni nel Paese di destinazione dell’iniziativa.
Le spese per il personale interno ed esterno alla richiedente e le spese di viaggio e di soggiorno, da comprovare a consuntivo sulla base della corrispondente documentazione di spesa, devono rispondere ai seguenti requisiti:
1. spese di personale interno : per il personale interno, il relativo costo da indicare in preventivo, si calcola sulla retribuzione lorda risultante dall’ultimo cedolino del dipendente per il tempo effettivamente dedicato allo studio o all’assistenza tecnica;
2. spese di personale esterno: per il personale esterno che viene incaricato di fornire consulenze specialistiche su tematiche specifiche afferenti lo studio o l’assistenza tecnica, il relativo costo, da indicare in preventivo, deve risultare da apposito contratto e non può comprendere le consulenze relative alla predisposizione della domanda di intervento e alle fasi successive di erogazione e rimborso, in quanto non agevolabili;
3. le spese per il personale interno devono essere almeno pari a quelle per il personale esterno ed entrambe le voci di spesa includono i relativi viaggi e soggiorni;
4. le spese da sostenersi in modo documentato nel Paese di destinazione dell’iniziativa devono essere almeno pari al 75% del totale delle spese preventivate.
Nel periodo di realizzazione dello studio o dell’assistenza tecnica è consentita una compensazione tra gli importi delle singole voci di spesa della “scheda preventivo” fino ad un massimo del 30%, fermo restando l’ammontare totale dello stesso preventivo e l’incidenza delle spese da sostenere nel Paese di destinazione dell’iniziativa. Eventuali compensazioni di ordine superiore o variazioni delle singole voci di spesa saranno sottoposte al Comitato.
AGEVOLAZIONI
L’intervento viene concesso in forma di finanziamento agevolato a valere sulle risorse del Fondo 394/81, nel rispetto delle disposizioni del regolamento UE “de minimis.
Il finanziamento non è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche che abbiano ad oggetto le medesime spese.
Il finanziamento agevolato è deliberato dal Comitato che ne determina la misura e le condizioni. Esso può coprire fino al 100% dell’importo delle spese indicate nella “scheda preventivo” e può essere concesso per un importo non superiore a quello consentito dall’applicazione del regolamento UE “de minimis”.
Il preventivo di spesa agevolabile non può essere superiore a:
a) euro 100.000,00 per studi collegati ad investimenti commerciali;
b) euro 200.000,00 per studi collegati ad investimenti produttivi;
c) euro 300.000,00 per assistenza tecnica.
Il finanziamento è concesso alle seguenti condizioni:
1. il periodo di utilizzo del finanziamento, nel quale vengono effettuate le erogazioni, decorre dalla data di stipula del contratto di finanziamento e termina 12 mesi (per studi) e 18 mesi (per assistenza tecnica) dopo tale data. Tale periodo può essere ridotto, in corrispondenza con l’eventuale riduzione del periodo di ammortamento;
2. il preammortamento decorre dalla data di stipula del contratto e termina 12 mesi (per studi) e 18 mesi (per assistenza tecnica) dopo tale data. Tale periodo può essere ridotto su richiesta dell’impresa da formularsi nella domanda di finanziamento;
3. il rimborso del finanziamento avviene in un periodo di 2 anni a partire dal termine del periodo di preammortamento, mediante rate semestrali posticipate costanti in linea capitale. Tale periodo può essere ridotto su richiesta dell’impresa da formularsi nella domanda di finanziamento;
4. il tasso d’interesse agevolato è pari al 15% del tasso di riferimento e di attualizzazione di cui alla normativa UE, vigente alla data della delibera di concessione del Comitato; in ogni caso, tale tasso non può essere inferiore allo 0,50% annuo;
5. gli interessi di mora sono da calcolare ad un tasso pari a quello legale, vigente al momento dell’inadempimento, maggiorato di 2 punti;
6. per garantire il rimborso del 100% del capitale, dei relativi interessi e degli altri oneri accessori, i beneficiari devono prestare, a fronte dei singoli importi da erogare, una o più delle seguenti garanzie deliberate dal Comitato:
A. fideiussione bancaria,
B. fideiussione assicurativa,
entrambe conformi alle clausole giuridiche della SIMEST, fideiussione di confidi convenzionati con SIMEST, fideiussione di intermediari finanziari convenzionati con SIMEST e pegno su titoli di Stato. Il Comitato può deliberare altre eventuali garanzie.
In caso di contenzioso, ai fini dei recuperi delle somme dovute, eventuali garanzie di supporto potranno essere costituite esclusivamente da fideiussione bancaria, fideiussione assicurativa e fideiussione di intermediari finanziari iscritti all’elenco di cui all’art. 106 del T.U.B.;
7. il Comitato può accordare alle PMI beneficiarie una riduzione delle garanzie fino ad un massimo del 60% del finanziamento in base a una valutazione caso per caso che tiene conto della consistenza patrimoniale e finanziaria del richiedente in relazione all’affidabilità dello stesso, con particolare riguardo alla capacità di rimborsare il finanziamento medesimo; al riguardo, i criteri valutativi sono quelli previsti dal sistema di scoring approvato dal Comitato e pubblicato sul sito Internet di SIMEST.
PRESENTAZIONE DOMANDA
La domanda di finanziamento è presentata dal richiedente su apposito modulo approvato dal Comitato e pubblicato sul sito Internet della SIMEST e del Ministero.
La domanda, corredata della documentazione prevista nel modulo, è presentata alla SIMEST, che la registra in ordine cronologico di arrivo, apponendo il protocollo, e comunica al richiedente, entro 10 giorni lavorativi, la data di ricevimento, il numero di operazione ed il nominativo del responsabile del procedimento, fornendo ogni ulteriore informazione prevista dalla normativa vigente per l’avvio del procedimento.
Nella domanda, il richiedente deve indicare espressamente il nominativo del proprio referente interno, incaricato di intrattenere i rapporti con la SIMEST. Qualora il richiedente intenda avvalersi di un consulente esterno, deve essere trasmessa alla SIMEST copia dell’atto di incarico. Sono esclusi dal finanziamento i compensi a qualsiasi titolo riconosciuti a detto consulente.