“Nascita e sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione (Nuova Marcora)”

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“Nascita e sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione (Nuova Marcora)”

coperative testoFINALITA’

Al fine di favorire lo sviluppo economico e la crescita dei livelli di occupazione nel Paese, con il presente decreto è istituito, ai sensi di quanto previsto all’articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni, un apposito regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative.

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le società cooperative:
a) regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese;
b) che si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e che non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

GLI INCENTIVI

Per il finanziamento delle agevolazioni, sono utilizzate le risorse disponibili sui capitoli di bilancio del Ministero n. 7342 – “Piano di gestione 21” e n. 2301 – “Iniziative a fronte delle attività di promozione e di sviluppo delle cooperative”, che sono versate alla contabilità speciale n. 1201 del Fondo per la crescita sostenibile e iscritte nella sezione del medesimo Fondo dedicata agli interventi per il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi.

AGEVOLAZIONE

A valere sulle risorse finanziarie, le società finanziarie (società finanziarie partecipate dal Ministero) sono autorizzate a concedere alle società cooperative finanziamenti a tasso agevolato a fronte della realizzazione delle iniziative ammissibili.

I finanziamenti:
a) hanno una durata massima, comprensiva dell’eventuale periodo di preammortamento, di 10 anni;
b) sono rimborsati secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze;
c) sono regolati a un tasso di interesse pari al 20% del tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, fissato sulla base di quello stabilito dalla Commissione Europea. In ogni caso, il tasso agevolato non potrà essere inferiore a 0,%;
d) sono concessi per un importo non superiore a 4 volte il valore della partecipazione detenuta dalla società finanziaria nella società cooperativa beneficiaria e, in ogni caso, per un importo non superiore a € 1.000.000,00;
e) nel caso vengano concessi a fronte di investimenti, possono coprire fino al 100% dell’importo del programma di investimento.

L’agevolazione derivante dal finanziamento agevolato è pari alla differenza tra le rate calcolate al tasso di attualizzazione e rivalutazione, vigente alla data di concessione delle agevolazioni e quelle da corrispondere al tasso agevolato.

L’agevolazione è concessa ai sensi:
a) dell’articolo 17 del Regolamento di esenzione e nei limiti delle intensità massime di aiuto ivi previste, qualora il finanziamento agevolato sia finalizzato alla realizzazione, da parte della società cooperativa beneficiaria, di un programma di investimento non avviato alla data di presentazione della richiesta di finanziamento alla società finanziaria, avente ad oggetto:
i. la creazione di una nuova unità produttiva;
ii. l’ampliamento di una unità produttiva esistente;
iii. la diversificazione della produzione di un’unità produttiva esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi;
iv. il cambiamento radicale del processo produttivo complessivo di un’unità produttiva esistente;
v. l’acquisizione degli attivi direttamente connessi a una unità produttiva, nel caso in cui l’unità produttiva sia stata chiusa o sarebbe stata chiusa qualora non fosse stata acquisita e gli attivi vengano acquistati da un investitore indipendente,
b) ovvero nel caso in cui il finanziamento agevolato sia concesso alla società cooperativa beneficiaria a fronte di un programma di investimenti che non soddisfi le condizioni, ovvero a fronte del finanziamento del capitale circolante e/o per il riequilibrio della struttura finanziaria della società cooperativa.

Nel caso di società cooperative non residenti nel territorio italiano, la società cooperativa deve avere, alla data di erogazione del finanziamento agevolato, una sede o una filiale in Italia, fermo restando che gli investimenti devono essere realizzati nel territorio nazionale.

I finanziamenti agevolati non sono assistiti da forme di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio.

In relazione ai finanziamenti agevolati concessi a fronte dell’acquisto o della realizzazione di beni immobili, ovvero di interventi sui medesimi beni, la società finanziaria erogante acquisisce garanzia ipotecaria sul bene immobile oggetto di finanziamento, per un valore cauzionale non superiore all’importo del medesimo finanziamento agevolato.

PROGETTI AMMISSIBILI

Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse al fine di sostenere:
a) sull’intero territorio nazionale, la nascita di società cooperative costituite, in misura prevalente, da lavoratori provenienti da aziende in crisi, di società cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive integrazioni e modificazioni e di società cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata;
b) nei territori delle Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), oltre a quanto previsto alla lettera a), lo sviluppo o la ristrutturazione di società cooperative esistenti.

SPESE AMMISSIBILI

Nel caso di finanziamento agevolato concesso alla società cooperativa a fronte della realizzazione di un programma di investimento sono ammissibili esclusivamente le spese relative all’acquisizione degli attivi materiali e immateriali, come definiti dal Regolamento di esenzione, oggetto dell’investimento.

Ai fini dell’ammissibilità della relativa spesa, i predetti beni devono:
a) essere ammortizzabili;
b) essere utilizzati esclusivamente nell’unità produttiva destinataria dell’aiuto;
c) essere acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente.
In particolare, i beni non possono essere oggetto di compravendita tra due imprese che nei 24 mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione si siano trovate nelle condizioni di cui all’articolo 2359 del codice civile o siano entrambe partecipate, anche cumulativamente o per via indiretta, per almeno il 25%, da medesimi altri soggetti;
d) figurare nell’attivo di bilancio dell’impresa beneficiaria per almeno 3 anni.

Nel caso di finanziamenti agevolati, non sono ammissibili le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento, le spese relative a imposte, tasse e scorte, nonché i costi relativi al contratto di finanziamento.

Non sono altresì ammissibili singoli beni di importo inferiore a € 500,00, al netto dell’IVA.

Per i finanziamenti agevolati, concessi per finalità diverse, ovvero a fronte di programmi di investimento già avviati alla data di presentazione della richiesta di finanziamento da parte della società cooperativa alla società finanziaria, sono ammissibili le spese sostenute dalla società cooperativa inerenti lo svolgimento dell’attività d’impresa e direttamente connesse alle tipologie di iniziative ammissibili.

Le agevolazioni di cui al presente decreto sono cumulabili:
a) se concesse ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento di esenzione a fronte di un programma di investimenti di cui all’articolo 5, comma 5, lettera a), con altre agevolazioni pubbliche concesse alla società cooperativa beneficiaria con riferimento alle medesime spese, ivi incluse le agevolazioni concesse a titolo “de minimis”;
b) se concesse ai sensi del Regolamento de minimis per finalità diverse rispetto a quelle di cui all’articolo 5, comma 4, lettera a), con altre agevolazioni concesse alla società cooperativa beneficiaria a titolo di “de minimis” nell’esercizio finanziario in corso alla data di presentazione della domanda di agevolazione e nei due esercizi finanziari precedenti, tenuto conto anche dei rapporti di collegamento tra l’impresa e altri soggetti, nel limite dell’importo di € 200.000,00, ovvero di € 100.000,00 nel caso di società cooperative attive nel settore del trasporto merci su strada per conto terzi.

PRESENTAZIONE DOMANDA

Ai fini dell’accesso alle agevolazioni finanziarie previste dal decreto le società cooperative proponenti, sono tenute a presentare, secondo le modalità e nei termini indicati la seguente documentazione necessaria.

La richiesta di finanziamento agevolato e la documentazione indicata devono essere presentate alle Società finanziarie, esclusivamente attraverso posta elettronica certificata.

Al fine della presentazione della domanda per la nascita di società cooperative, si specifica che tali iniziative possono riguardare esclusivamente società cooperative costituite da non oltre 24 mesi alla data di presentazione della domanda.

Nel caso di esaurimento delle risorse finanziarie, è disposta la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero.

I rapporti tra il Ministero dello sviluppo economico e le società finanziarie partecipate dal Ministero inerenti allo svolgimento delle attività di gestione del regime di aiuto istituito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico sono regolamentati da una apposita convenzione.

2018-12-04T00:05:29+00:0023 Feb, 2016|Finanziamenti agevolati, Nazionale. Italia.|