A breve la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Interministeriale relativo al rinnovamento della disciplina delle agevolazioni per l’acquisto di macchinari, denominata Sabatini TER
SOGGETTI BENEFICIARI
Possono beneficiare delle agevolazioni le PMI che, alla data di presentazione della domanda:
a) sono regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese ovvero nel Registro delle imprese di pesca. Le imprese non residenti nel territorio italiano devono avere personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza risultante dall’iscrizione nell’omologo Registro delle imprese;
b) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
c) non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
d) non si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel regolamento GBER.
Non sono ammesse alle agevolazioni le imprese operanti nel settore delle attività finanziarie e assicurative (sezione K della classificazione delle attività economiche ATECO 2007)
Per beneficiare delle agevolazioni le imprese devono avere una sede operativa in Italia. Qualora le imprese beneficiarie non dispongano della predetta sede alla data di presentazione della domanda di agevolazione, esse devono provvedere alla relativa apertura entro il termine previsto per l’ultimazione dell’investimento, pena la revoca delle agevolazioni concesse.
GLI INCENTIVI
La concessione del contributo è condizionata all’adozione di una delibera di finanziamento con le seguenti caratteristiche:
a) essere deliberato a copertura degli investimenti;
b) essere deliberato da una banca o da un intermediario finanziario;
c) avere durata massima, comprensiva di un periodo di preammortamento o di prelocazione non superiore a 12mesi, di 5 anni decorrenti dalla data di stipula del contratto di finanziamento ovvero, nel caso di leasing finanziario, decorrenti dalla data di consegna del bene.
Qualora la fornitura in leasing finanziario riguardi una pluralità di beni, la predetta durata massima decorre dalla data di consegna dell’ultimo bene;
d) essere deliberato per un valore non inferiore a € 20.000,00 e non superiore a € 2 milioni, anche se frazionato in più iniziative di acquisto, per ciascuna impresa beneficiaria;
e) essere erogato in un’unica soluzione, entro 30 giorni dalla stipula del contratto di finanziamento ovvero, nel caso di leasing finanziario, entro 30 giorni dalla data di consegna del bene.
Qualora la fornitura in leasing finanziario riguardi una pluralità di beni, l’erogazione avviene in più soluzioni, entro 30 giorni dalla data di consegna di ciascun bene.
Il finanziamento può coprire fino al 100% degli investimenti.
Il finanziamento è concesso, entro il 31 dicembre 2016, dalla banca o dall’intermediario finanziario a valere sul plafond di provvista costituito presso la gestione separata di CDP, ovvero a valere su diversa provvista.
INVESTIMENTI AMMISSIBILI
Il finanziamento deve essere interamente utilizzato per l’acquisto, o l’acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa, attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo e hardware, classificabili, nell’attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell’articolo 2424 del codice civile, nonché di software e tecnologie digitali, destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale.
Sono ammissibili gli investimenti in beni strumentali che presi singolarmente ovvero nel loro insieme presentano un’autonomia funzionale, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari che non soddisfano il suddetto requisito, fatti salvi gli investimenti in beni strumentali che integrano con nuovi moduli l’impianto o il macchinario preesistente, introducendo una nuova funzionalità nell’ambito del ciclo produttivo dell’impresa.
Non sono in ogni caso ammissibili gli investimenti riguardanti gli acquisti di beni che costituiscono mera sostituzione di beni esistenti.
Gli investimenti ammissibili sono destinati a:
a) creazione di un nuovo stabilimento;
b) ampliamento di uno stabilimento esistente;
c) diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi;
d) trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
e) acquisizione di attivi di uno stabilimento, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
1. lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato;
2. gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente;
3. l’operazione avviene a condizioni di mercato.
Gli investimenti devono essere avviati successivamente alla data della domanda di accesso ai contributi ovvero entro il termine previsto negli specifici regolamenti comunitari settoriali e devono essere conclusi entro 12 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento.
Gli investimenti, qualora non riferiti ad immobilizzazioni acquisite tramite leasing finanziario, devono essere capitalizzati e figurare nell’attivo dell’impresa per almeno 3 anni.
Nel caso di operazioni di leasing finanziario il costo ammesso è quello fatturato dal fornitore dei beni all’intermediario finanziario. Al fine di poter beneficiare delle agevolazioni l’impresa locataria deve esercitare anticipatamente, al momento della stipula del contratto di leasing finanziario, l’opzione di acquisto prevista dal contratto medesimo, i cui effetti decorrono dal termine della locazione finanziaria, fermo restando l’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali. Tale impegno può essere assunto attraverso un’appendice contrattuale che costituisce parte integrante del contratto stesso.
AGEVOLAZIONI
A fronte del finanziamento è concessa un’agevolazione nella forma di un contributo pari all’ammontare complessivo degli interessi calcolati in via convenzionale su un finanziamento al tasso d’interesse del 2,75%, della durata di 5 anni e d’importo equivalente al predetto finanziamento.
Le agevolazioni sono concesse nei limiti dell’intensità di aiuto massima concedibile in rapporto agli investimenti, in conformità all’articolo 17 del regolamento GBER ovvero al regolamento (UE) n. 702/2014 per le imprese agricole e al regolamento (UE) n. 1388/2014 per le imprese della pesca e acquacoltura.
La concessione del finanziamento può essere assistita dalla garanzia del Fondo di garanzia, nei limiti e sulla base delle condizioni di operatività del Fondo, nella misura massima dell’80% dell’ammontare del finanziamento.
PRESENTAZIONE DOMANDA
Ai fini della concessione del contributo le imprese interessate, unitamente alla richiesta di finanziamento, presentano alla banca o all’intermediario finanziario la domanda di accesso al contributo, redatta secondo gli schemi definiti con la circolare che sarà pubblicata nei prossimi mesi, alla quale è allegata, oltre all’ulteriore documentazione indicata, una dichiarazione, sottoscritta dal rappresentante legale o da un suo procuratore speciale attestante il possesso dei requisiti e la conformità degli investimenti oggetto della richiesta di finanziamento a quanto previsto dal decreto.
Il mancato utilizzo dei predetti schemi, la sottoscrizione di dichiarazioni incomplete e l’assenza, anche parziale, dei documenti e delle informazioni richieste sono causa di inammissibilità al contributo.